Art. 1.

      1. È vietato collocare o affiggere cartelli o altri mezzi pubblicitari sugli edifici di culto, con la sola esclusione di eventuali targhe a completamento e descrizione degli stessi; è altresì vietato l'utilizzo a fini pubblicitari delle coperture dei ponteggi predisposti per l'esecuzione degli interventi di recupero, ristrutturazione, restauro e manutenzione dei medesimi edifici.